Cenerini e CITES

Come largamente preannunciato,

 

 

Cos’è cambiato? Come bisogna comportarsi?

 

(4) Le seguenti specie sono state trasferite dall’appendice II all’appendice I della convenzione e vanno trasferite dall’allegato B all’allegato A del regolamento (CE) n.338/97: Manis crassicaudata, Manis culionensi, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus siluri.

*Possedendo un Cenerino saprete certamente cos’è il CITES, per ogni evenienza: la Convenzione di Washington sul commercio internazionale

delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione (in sigla C.I.T.E.S.) è nata dalla necessità di tutelare, regolamentare e controllare il

commercio degli animali e delle piante (vivi, morti o parti e prodotti derivati) delle specie potenzialmente a grave ed elevato rischio estinzione.

Quando un pappagallo viene regalato o ceduto deve essere, per legge, accompagnato da un certificato di cessione, riportante le generalità del

cedente e del nuovo proprietario, oltre agli estremi della denuncia di nascita o del precedente certificato di cessione.

 

 

 

Cos’è cambiato e perché?

 

L’incredibile popolarità di questa specie, la sua nomea di “specie PARLANTE per eccellenza”, ha indotto sempre più alla cattura in natura di un numero non sostenibile di esemplari e di conseguenza la drastica riduzione della popolazione, quindi si evince la necessità di aumentare le tutele e irrigidire la legislazione riguardante il commercio. Di conseguenza nasce lo “spostamento” dall’Allagato B all’Allegato A, quindi l’inserimento fra i soggetti a grave rischio di estinzione e tutelati da leggi ancora più restrittive e severe.

Cosa fare per essere in regola?

La presenza del Cenerino in Allegato A implica pene molto più severe in caso di irregolarità della documentazione in proprio possesso, violazione alle disposizioni sono soggette a procedimento penale.
Ecco cosa fare per evitare conseguenze spiacevoli, tra cui figurano l’ arresto o l’ ammenda e, sempre, la confisca degli animali.

Effettuare una DENUNCIA DI DETENZIONE di esemplari e piante di specie incluse in allegato A del Regolamento (CE) 338/97 (ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 4, della legge n. 150/1992).
Trovate il modulo sul portale del Corpo della Forestale di Stato (Mo. SCT6)

Ad esso allegate:

1-La ricevuta di versamento di 11,62€, a titolo di diritto speciale di prelievo, effettuato tramite bollettino postale intestato a: Tesoreria Provinciale di Viterbo – c.c. 10178010; causale: L.150/1992 art.8-quinquies -D.M. Ambiente 28.5.93 – diritto speciale prelievo – denuncia detenzione esemplari CITES.

NOTA BENE

Gli 11,62€ fanno riferimento al versamento da effettuare per UN solo modulo: ogni modulo da la possibilità di registrare 4 soggetti, nel caso se ne posseggano più di 4 andranno usati due moduli e la somma da versare sarà doppia.

2-I documenti che comprovano il regolare possesso del vostro Cenerino (copie del documento di cessione, denunce di nascita e via dicendo)

 

A partire dal 4 Febbraio avete 90 giorni EFFETTIVI per provvedere alla realizzazione dei documenti del vostro animale: i cambiamenti riguardano tutti i Cenerini detenuti in cattività, siano PET o da riproduzione. Ogni animale deve possedere marcatura soggettiva e inamovibile, in caso di soggetti che ne siano privi (L’Allegato B non lo imponeva come obbligo) o con marca divenuta illeggibile con il tempo è necessario provvedere all’innesto del microchip, i cui dati andranno riportati nella modulistica. L’invio della richiesta di adeguamento regola soltanto l’iter affinché l’animale venga registrato, non rende L’animale automaticamente in regola. Ciò che è a regola è la documentazione in proprio possesso e la richiesta effettuata. Occorrerà aspettare i classici tempi per gli opportuni controlli burocratici.